Art. 2.

      1. Ferma restando la disciplina dell'articolo 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per la trasformazione in società per azioni ordinaria, le banche popolari costituite in forma di società cooperativa possono trasformarsi in banche popolari Spa di diritto speciale.
      2. Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati devono assumere la forma di società per azioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli istituti del voto capitario, del gradimento ed i limiti alla detenzione del capitale sociale sono regolati dalle disposizioni della presente legge. Gli amministratori delle banche popolari devono provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge per le società per azioni quotate al fine di rendere edotti i terzi, e di apportare le modifiche agli atti della società necessaria per l'adeguamento alla nuova normativa.
      4. Alle assemblee convocate successivamente, ovvero che si tengono successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati a partecipare, con diritto di voto, tutti i soci detentori di azioni della banca popolare

 

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quotata, a prescindere dall'ottenuto gradimento.
      5. I soci sono chiamati a deliberare e ad esercitare il proprio diritto di voto proporzionalmente al numero di azioni da ciascuno detenute.